Si comunica che è stato emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 122 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale», con entrata in vigore del provvedimento dal giorno 11/09/2021 (art.3, c.1).
Si rimanda ad un’attenta lettura del documento sopra citato, link: Gazzetta Ufficiale
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le principali misure riguardanti la scuola:
art. 1
comma 2: “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo NON si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti…”
comma 3: “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
comma 4: “ I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2”.
“Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”.
comma. 5: “La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato e disposto dal D.L. 122/2021
L’INGRESSO NELL’ISTITUTO potrà avvenire da parte di tutto il personale scolastico e di tutti i visitatori a vario titolo:
- possedendo ed esibendo la certificazione verde COVID-19 o la Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;
- in assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- indossando la sola mascherina chirurgica o presidio superiore disposto dal M.C. per il personale scolastico;
- rispettando tutte le norme previste per il distanziamento interpersonale di 1 m;
- rispettando tutta la normativa vigente per il contenimento del COVID-19.
da I.C. Argelato
del sabato, 11 settembre 2021