Green Pass per accesso alle strutture scolastiche

Obbligo possesso ed esibizione del Green Pass per accesso alle strutture scolastiche (D.L. n. 122 del 10/09/2021)

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da I.C. Argelato

del sabato, 11 settembre 2021

Si comunica che è stato emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 122 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale», con  entrata in vigore del provvedimento dal giorno 11/09/2021 (art.3, c.1).

Si rimanda ad un’attenta lettura del documento sopra citato, link: Gazzetta Ufficiale

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le principali misure riguardanti la scuola:

art. 1

comma 2:Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute  pubblica,  chiunque  accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del  presente  articolo,  deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19  di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo  periodo NON si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti…”

comma 3: “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti  esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero della salute”.

comma 4: “ I dirigenti scolastici  e  i  responsabili  delle  istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2  sono  tenuti  a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2”.

 “Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni  di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo,  deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”.

comma. 5: “La violazione delle disposizioni di cui ai  commi  2  e  4  e' sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9  del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato e disposto dal D.L. 122/2021

L’INGRESSO NELL’ISTITUTO potrà  avvenire da parte di tutto il personale scolastico e di tutti i visitatori a vario titolo:

  1. possedendo ed esibendo la certificazione verde COVID-19 o la Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;
  2. in assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
  3. indossando la  sola mascherina chirurgica o presidio superiore disposto dal M.C. per il personale scolastico;
  4. rispettando tutte le norme previste per il distanziamento interpersonale di 1 m;
  5. rispettando tutta la normativa vigente per il contenimento del COVID-19.

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